CAPITOLO 3° DISCIPLINA DI ZONA
ART. (11) AZZONAMENTO GENERALE
Il territorio Comunale é stato suddiviso in zone territoriali omogenee (delimitate sulle tavole scala 1:2000).
Esse sono le seguenti:
1 ) ZONE A
(dei vecchi nuclei o di A1
pregio ambientale) A2
suddivise in:
2) ZONE B B1
(di completamento) B2
suddivise in: B3
3) ZONE C C1
(di espansione) C2
suddivise in: C3
4) ZONE D
(produttive) suddivise in:
D1 (zone produttive disperse)
D2 (zone produttive consolidabili)
D3 (zone produttive di completamento)
D4 (zone produttive di espansione)
5) ZONE E
(agricole) suddivise in:
E 1 (agricolo)
E 2 (boschivo)
E 3 (edifici e loro pertinenze non adibiti ad uso agricolo)
6) ZONE F (aree di uso pubblico di interesse comprensoriale)
7) ZONE G
(terziarie) suddivise in:
G 1 (esistenti)
G 2 (di nuovo insediamento)
G 3 (di terziario avanzato al servizio del produttivo)
L'uso delle singole zone è stabilito dagli articoli seguenti.
ART. (12) ZONE "A"
ZONA A1 : dei vecchi nuclei
I tipi di edilizia e di attività ammesse nei limiti e alle condizioni delle norme di polizia urbana se compatibili con le tipologie edilizie, sono quelli residenziali, di servizio pubblico o collettivo.
Sono ammissibili attività commerciali, artigianali di servizio, amministrative, direzionali, culturali, turistiche ricreative se presenti alla data di adozione del Piano Regolatore Generale.
E' ammissibile l'accoglimento di nuovi insediamenti per le attività sopradescritte solo se inquadrate in piani particolareggiati di esecuzione.
Gli interventi edilizi sono subordinati all'approvazione di piani particolareggiati con esclusione di:
opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, di consolidamento, di restauro senza aumento di volumetria, senza alterazione delle caratteristiche architettoniche, senza modifiche funzionali.
opere di adeguamento igienico e tecnologico.
Nelle operazioni di risanamento conservativo, di trasformazione conservativa, di ristrutturazione ammessa nei p.p. le densità edilizie di zona e fondiarie non devono superare quelle preesistenti computate senza tener conto delle soprastrutture di epoca recente.
Le altezze non devono superare l'altezza dell'edificío preesistente senza tener conto di aggiunte di epoca recente.
Le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle preesistenti senza tener conto delle costruzioni aggiuntive di epoca recente o prive di valore storico, artistico e ambientale.
Per eventuali nuove costruzioni ammesse dai piani particolareggiati la densità fondiaria non deve superare il 50% della densità media della zona e non oltre i 3 mc/mq..
L'altezza massima ammissibile non può superare l'altezza degli edifici circostanti.
ZONA A2 : di pregio ambientale
Tipi di edilizia e di attività ammessi: residenziale, culturale, turistica e ricreativa.
Sono ammesse operazioni di straordinaria e ordinaria manutenzione e di ristrutturazione con adeguamenti igienici e tecnologici con un aumento di volume nella misura del 10% del volume esistente.
Le aree libere da costruzioni devono essere mantenute a verde con piantumazioni di alto e basso fusto.
ART. (13) ZONE "B"
1. Nelle zone "B" i tipi di edilizia e di attività ammessi sono i seguenti: residenziale, amministrativa, direzionale, commerciale, artigianale di servizio, culturale, ricreativa, turistica.
2. La distanza minima tra le pareti finestrate dei fabbricati è di mt. 10,00.
La distanza dai confini per pareti finestrate è di mt. 5.
3. Il rapporto tra l'altezza del fabbricato e la distanza intercorrente tra le pareti finestrate dei fabbricati non deve essere superiore a 1/1.
4. E' ammessa, nel caso di preesistente costruzione la distanza di mt. 3 dal confine e di mt. 6 tra le costruzioni per pareti non finestrate.
ZONA B1
La densità edilizia fondiaria massima è di 1,5 mc./mq.
L'altezza massima degli edifici sarà di mt. 14,00 con un numero massimo di piani fuori terra abitabili e agibili pari a quattro.
ZONA B2
La densità edilizia fondiaria massima è di 1 mc/mq. L'altezza massima degli edifici è di mt. 10,70 con un numero massimo di piani fuori terra abi tabili o agibilí pari a tre.
ZONA B3
La densità edilizia fondiaria massima è di 0,5 mc/mq.
L'altezza massima degli edifici è di mt. 7,50 con un numero massimo di piani fuori terra abitabili o agibili pari a due.
Sono autorizzabili opere di ampliamento di edifici costituiti da non più di due unità immobiliari catastali, per adeguamenti igienici e tecnologici nel limite massimo, una tantum, dei 15% del volume esistente, purchè siano rispettati gli altri parametri edilizi e con un massimo di 100 mc. per unità abitativa.
ART.(14) ZONE "C"
I tipi di edilizia ed attività ammessi sono: residenziale, culturale, turistica, ricreativa, commerciale, artigianale di servizio. Per le zone indicate con particolare segnatura nella tavola di piano l'attività edilizia ed urbanistica é subordinata all'approvazione preventiva di piani attuativi, oppure a permesso di costruire assistito da atto d'obbligo nel caso di identificazione con la sigla "LC".
In dette zone in base al 1 'art. 26 del la Legge 22 ottobre 1971 n'865 il comune indicherà le delimitazioni dei comprensori da sottoporre ai piani di zona ai sensi della Legge 18 aprile 1962 n'167.
La distanza tra le pareti finestrate é di mt.10,00 La distanza dai confini per pareti finestrate é di mt. 5,00.
Il rapporto tra l'altezza del fabbricato e la distanza intercorrente tra le pareti finestrate non deve essere inferiore ad 1/1.
Nel caso di Piani Attuativi oppure di permesso di costruire assistito da atto d'obbligo sono da prevedersi per uso pubblico aree nella misura di mq. 26,5 per abitante secondo l'art. 22 della Legge Regionale n° 51 del 15.4.1975.
Le aree ad uso pubblico già previste dal P.R.U.G. all'interno dei P.A. potranno essere diversamente localizzate.
ZONA C1
La densità edilizia fondiaria massima é dì 1,5 mc/mq. L'altezza massima degli edifici é di mt.10,70, con un numero massimo di piani fuori terra pari a tre.
Il Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia, può imporre un'altezza minore ed un numero di piani inferiore, ferma restando la densità volumetrica prevista in considerazione di una migliore sistemazione planivolumetrica.
Le aree indicate nella tavola di piano con particolare segnatura riguardano i Piani di Zona già approvati in base alla Legge 18 aprile 1962 n° 167.
ZONA C2
La densità edilizia fondiaria, massima é di 1 mc/mq.
L'altezza massima degli edifici é di mt. 7,50 con un numero massimo di piani fuori terra pari a due.
Prescrizioni particolari:
Nell'ambito identificato in azzonamento con la sigla LC (lotti convenzionati):
1. la richiesta di titolo abilitativo a costruire deve avvenire mediante permesso di costruire corredato da certificazione degli Enti gestori dei sottoservizi di adeguatezza delle reti esistenti ovvero delle opere necessarie per adeguarli;
2. il progetto di edificazione deve contenere la puntuale verifica e dimostrazione delle corrette accessibilita' veicolari in avvicinamento al lotto e della circolazione dei mezzi all'interno di questo, senza che cio' possa determinare pregiudizio per l'edificazione di quelli adiacenti;
3. per ottenere l'efficacia del titolo abilitativo a costruire occorrerà che il soggetto richiedente presenti atto d'obbligo debitamente registrato e trascritto in cui si impegna a concorrere nelle spese od alla realizzazione di opere ritenute dall'Amministrazione necessarie per la zona in cui avviene l'edificazione ed a cedere o monetizzare in accordo con l'Amministrazione le aree per la realizzazionje delle opere di urbanizzazione secondaria nella misura minima non inferiore a 26,5mq/abitante (indice di 100 mc/abitante);
4.l'assenso a costruire deve contenere la certificazione dell'avvenuta positiva valutazione dell'impatto paesistico del progetto, effettuata ai sensi della DGR n.7/11045 del 8 novembre 2005 ai fini del corretto inserimento dei manufatti nel contesto circostante;
5.non sono comunque ammessi nell'ambito in questione trasferimenti volumetrici mediante atto di asservimento tra i lotti risultanti dalla mappa catastale che attesta la situazione della proprietà alla data di adozione della variante.
ZONA C3
La densità edilizia fondiaria massima é di 0,5 mc/mq.
L'altezza massima degli edifici é di mt.7,50 con un numero massimo di piani fuori terra pari a due.
ART. (15) ZONE OMOGENEE (D)
Le zone omogenee D sono relative alle attività del settore secondario destinate alla produzione, alla
trasformazione dei beni e alle attività ad esse connesse ossia:
impianti industriali e artigianali
impianti tecnologici di pertinenza degli impianti insediati attività direzionali e amministrative di pertinenza degli impianti insediati
residenze al servizio degli impianti insediati
depositi e magazzini al servizio delle attività industriali e artigianali
Le zone omogenee D sono suddivise in:
D1 = zone produttive disperse
D2 = zone produttive consolidabili
D3 = zone produttive di completamento
D4 = zone produttive di espansìone
I singoli parametri edilizi e urbanistici ammessi sono indicati nelle norme delle rispettive zone.
Le altezze degli elementi tecnologici (condotte, serbatoi, silos, fumaioli, ecc.) potranno raggiungere la quota funzionale a condizione che la soluzione sia compatibile con le caratteristiche ambientali, a giudizio del Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia.
Gli elementi tecnologici non sono computati ai fini del calcolo dell'indice di utilizzazione fondiaria
e del rapporto di copertura.
Le distanze degli edifici dalle strade, fatto salvo quanto prescritto nelle tavole dì P.R.U.G. relativamente alle distanze di rispetto, sono pari all'altezza dei fabbricati che vi si prospettano con un minimo di m.5.
La distanza tra gli edifici é di m.10,00. Sono ammesse distanze inferiori nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani esecutivi con previsioni planivolumetriche.
La distanza degli edifici dai confini é di m.5,00.
E' ammessa la costruzione a confine previo accordo con atto di convenzione registrato tra i confinanti.
Nel caso di piani esecutivi di iniziativa pubblica o privata la dotazione minima di standards per attrezzature funzionali agli insedìamenti produttivi (parcheggi, verde ed attrezzature sportive, centri e servizi sociali, mense ed attrezzature varie) é fissata ai sensi dell'art. 22 della Legge Regionale n° 51/75 nella misura del 20% della superficie destinata agli ampliamenti o nuovi insediamenti.
Gli standards produttivi di pertinenza possono essere ìndividuati su aree interne al lotto insediato ovvero anche su aree non contigue previste con destinazione a standard produttivo nelle tavole di P.R.U.G.
Le aree ad uso pubblìco già previste dal P.R.U.G. all'interno dei P.A. potranno essere diversamente localizzate.
D1 = Zone produttive disperse
Comprendono le aree, interne alle zone residenziali, già totalmente interessate da insediamenti produttivi.
Sono consalidabili solo se resi compatibili attraverso la rimozione di tutte le cause di inquinamento ambientale eventualmente presenti e attraverso la ristrutturazione edilizia.
Entro due anni dall'approvazione della presente variante le aziende interessate devono presentare richiesta di concessione edilizia per il piano di adeguamento e ristrutturazione che, se approvato, deve essere realizzato entro tre anni, fatte salve altre previsioni di Leggi regionali e/o statali.
Sono ammessi, in assenza del piano di adeguamento e ristrutturazione, solo interventi di ordinaria manutenzione.
Nel caso di inadempienza l'A.C.considera l'attività aziendale incompatibile proponendo, ove lo ritenga necessario, attraverso una variante di piano, il cambio di destinazione di zona.
Parametri urbanistici ed edilizi
Indice di utilizzazione fondiaria (IUF) 1,2 mq/mq.
Rapporto di copertura massimo (RC) 70% della sup. fondiaria
Altezza massima (H) m. 6,50
D2 = Zone produttive consolidabili
Comprendono le parti del territorio già interessate da insediamenti produttivi e destinate al consolidamento delle attività in atto purché compatibili con le funzioni ammesse nella norma generale delle zone D.
Parametri urbanistici ed edilizi
Indice di utilizzazione fondiaria (IUF) : 0,70 mq/mq.
Rapporto di copertura massimo (RC) : 60% della sup. fondiaria
Altezza massima (H) : M.10,00
Previa approvazione di piani esecutivi di iniziativa pubblica o privata estesi all'intero comparto l'indice di utilizzazione fondiaria é elevato a lmq/mq. ed il rapporto di copertura al 70% della superficie fondiaria.
D3 = Zone produttive di completamento
Comprendono le parti di territorio già interessate da insediamenti produttivi ove esistano possibilità di ampliamento e nuova edificazione su lotti liberi o da piani esecutivi già approvati alla data di adozione della presente variante.
Parametri urbanistici ed edilizi
Indice di utilizzazione fondiaria (IUF) : 0,70 mq/mq.
Rapporto di copertura massimo (RC) : 60% della sup. fondiaria
Altezza massima (H) : M.10,00
D4 = Zone produttive di espansione
Comprendono le parti del territorio previste per nuovi insediamenti in relazione all'esigenza di trasferire attività esistenti non compatibili con il tessuto urbano e all'esigenza di ridurre fenomeni di pendolarismo all'interno del bacino di utenza.
L'edificazione é consentita previa approvazione di piani esecutivi dì iniziativa pubblica (P.I.P.) o privata (P.L.) che garantiscono l'attuazione degli obbiettivi fissati nella presente norma.
Parametri edilizi ed urbanistici
Indice di utilizzazione territoriale (IUT) : 0,60 mq/mq.
Rapporto di copertura massimo (RC) : 50% della sup. fondiaria
Altezza massima (H) : M.10,00
ART. (16) ZONE AGRICOLE (E)
Le zone "E" sono quelle relative all' attività nel settore primario intese non soltanto come funzione produttiva ma come funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio e dell'equilibrio ecologico e naturale. Sono suddivise in:
Zona E1 = zone agricole
Zona E2 = zone boschive
Zona E3 = edifici e loro pertinenze esistenti in zona agricola
non adibiti ad uso agricolo
La distanza degli edifici e delle strutture aziendali dai confini è di mt. 10. La distanza delle attrezzature aziendali ammesse nelle Zone E2 dagli edifici delle zone residenziali è di mt. 50. La distanza tra gli edifici è di mt. 10. La distanza degli edifici e delle strutture aziendali dalle strade è di mt. 10, salvo quanto prescritto nella tavola ............
L'altezza degli edifici e delle strutture è in funzione della attività aziendale con un minimo di mt. 6,00. Maggiori altezze, per strutture tecnologiche quali silos per la conservazione dei prodotti ricavati e/o per deposito di prodotti per alimentazione, sono ammesse, sentito il parere della commissione edilizia, previa presentazione del piano di sviluppo aziendale.
In base al comma 4 dell'art. 4 del D.M. 2/4/1968 sono da prevedersi aree nella misura di mq. 6 per ogni abitante insediato per l'istruzione e per le attrezzature di interesse collettivo.
E1 = ZONE AGRICOLE (art.16 BIS)
Le zone prative e a prato pascolo, individuano le aree interessate da manti di copertura erbosa per l'attività pascoliva e per l'attività foraggera e per le attività orticole e floricole.
Le funzioni ammesse sono quelle legate all'attività di allevamento (vacche da' latte, bovini da rimonta,bovini da carne, cavalli, greggi di ovi-caprini, ecc.) e di produzione e lavorazione dei prodotti tipici derivati (latticini, formaggi, insaccati, ecc.) e foraggera. Sono inoltre ammesse le attività specializzate orticole e floricole.
Gli interventi costruttivi sono ammessi in presenza di una superficie proporzionale prevista dal piano aziendale.
Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione di edifici esistenti senza cambiamento di destinazione d'uso.
La densità fondiaria per i nuovi interventi per la parte residenziale è di 0,03 mc/mq. con un massimo
di mc. 900 per azienda mentre il rapporto di superficie coperta per le attrezzature e le infrastrutture aziendali non può superare il 10% dell'intera superficie aziendale: a tal fine è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti,anche non contigui, componenti l'azienda.
In tutte le aree computate ai fini edificatori è istituito il vincolo di non edificazione debitamente trascritto presso i registri immobiliari.
La densità fondiaria per le attività specializzate orticole e floricole per la parte residenziale è di mc. 0,06 per mq. mentre il rapporto di superficie coperta per le attrezzature e le infrastrutture produttive non può superare il 10% della superficie aziendale.
Per le serre è ammesso un rapporto massimo di superficie coperta del 40%,della superficie dell'area interessata. Le concessioni edilizie possono essere rilasciate esclusivamente ai soggetti previsti al comma a) e b) dell' art. 3 della Legge Regionale n° 93.
Sono ammesse recinzioni di tipo arboreo, in legno, con paline e rete metallica: non sono ammesse in nessun caso recinzioni di tipo murario.
E2 = ZONE BOSCHIVE
Le zone boschive individuano le aree interessate da vegetazione di alto e basso fusto, cedui e non compresi i suoli ove siano presenti anche elementi naturali importanti.
Queste zone sono destinate a svolgere una funzione di equilibrio con l'habitat antropico e quindi da salvaguardare da insediamenti permanenti e da attività fisse.
Le zone boschive vanno intese anche e soprattutto in senso produttivo: pertanto saranno consentiti quegli interventi necessari al razionale sviluppo di tale attività quali l'apertura di eventuali strade di servizio alle coltivazioni e strutture di tipo consortile, localizzate in punti nodali, per il ricovero e la lavorazione dei prodotti.
Sono escluse tutte le alterazioni e mutazioni di destinazione d'uso del suolo in assenza del Piano Agricolo (art. 2, 11, 19 della Legge Regionale n° 8 del 1976 e art. 17 della Legge n' 991 del 25.7.1952 e art. 2 e 7 della Legge Regionale n° 8 del 27.1.1977).
Sono ammessi nuovi interventi, per la parte residenziale, nei limiti previsti del punto b) dell'art.2 della
Legge Regionale n° 93 (mc.0,01 per mq. con un massimo di mc. 400 per azienda) mentre per le attrezzatture e le infrastrutture produttive il rapporto di superficie coperta non puo superare il 10% dell'intera superficie aziendale: a tal fine è ammessa l'ultilizzazione di tutti gli appezzamenti, anche non contiqui componenti l'azienda.
Su tutte le aree computate ai fini edificatori è instituito il vincolo di non edificazione debitamente trascritto presso i registri immobiliari. Sono ammesse recinzioni in legno limitatamente all'area di ambito delle strutture edilizie e comunque di dimensione non superiore a cinque volte la superficie coperta degli edifici stessi.
La concessione per gli interventi ammessi può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti previsti dal comma a) e b) dell'art. 3 della Legge Regionale n° 93.
E3 = EDIFICI E LORO PERTINENZE ESISTENTI IN ZONA AGRICOLA NON ADIBITI AD USO AGRICOLO
1° In base ai disposti del comma c) dell'art. 1 della legge regionale n'93 del 7.6.1980 queste zone individuano gli edifici ed aree di pertinenza in zona agricola non adibiti ad usi agricoli che si intendono mantenere nello stato di fatto.
2° Sono ammessi gli interventi edilizi di cui all'art. 31 comme a),b),c) d) della Legge 457.
3° Nel caso di adeguamenti igienici e tecnologici sono consentiti incrementi volumetrici nella misura massima del 15% del volume esistente.
4° Sono ammesse recinzioni di tipo arboreo, in legno, con paline e rete metallica delle aree di pertinenza, definite nelle tavole di P.R.U.G.
ART. (17) ZONE "F"
Aree per attrezzature pubbliche di interesse comprensoriale.( Art. D.M. 2.4.1968)
Esse riguardano in particolare aree per la formazione di parchi pubblici, aree per le attrezzature per l' istruzione superiore all'obbligo e aree per strutture tecnologiche.
Nelle aree previste per le strutture per l'istruzione superiore all'obbligo, valgono le relative disposizioni ministeriali in ordine al tipo di attrezzatura che si intende insediare.
Nelle aree per le strutture tecnologiche valgono le norme ed i parametri edilizi di cui all'art. 18 comma 3, 4 e 5 delle presenti N.T.A.
ART. (17) bis ZONE OMOGENEE "G"
Le zone omogeneee G sono le parti del territorio destinate agli insediamenti terziari quali commercio, trasporti, credito, assicurazioni, attività turistico ricettive, culturali, direzionali.
Le zone G sono suddivise in:
GI = Zone terziarie esistenti
G2 = Zone terziarie di nuovo insediamento
G3 = Zone di terziario avanzato al servizio del produttivo
I singoli parametri edilizi ed urbanistici ammessi sono indicati nelle norme delle rispettive zone.
Le distanze degli edifici dalle strade, fatto salvo quanto prescritto nelle tavole di P.R.U.G. relativamente alle distanze di rispetto, sono pari all'altezza dei fabbricati che vi si prospettano con un minimo di m.5,00.
La distanza tra gli edifici é di m.10,00.
La distanza degli edifici dai confini é m.5,00.
Per gli ampliamenti e le nuove costruzioni sono da prevedersi in base all' art. 22 del la Legge Regionale 51 /75 aree per uso pubblico nella misura del 100% della superficie lorda di pavimento.
Di tali aree almeno la metà dovrà essere destinata a parcheggio di uso pubblico.E' ammessa la realizzazione degli stessi anche in piani interrati o sulle terrazze di copertura.
Sono esclusi dal computo dei volumi e del numero dei piani le autorimesse interrate realizzate per il soddisfacimento della dotazione degli standards.
In tutte le zone G é ammessa la residenza al servizio nella misura massima del 10% del volume ammissibile.
G1 Zone terziarie esistenti
Comprendono le parti del territorio già interessate da insediamenti terziari e destinate al consolidamento delle attività in atto.
Parametri edilizi ed urbanistici
Indice di densità fondiaria : 2 mc/mq.
Rapporto massimo di copertura : 40 % della sup. fondiaria
Numero dei piani : n° 3
Altezza massima : m. 10,70
G2 Zone terziarie di nuovo insediamento
Comprendono le parti del territorio previste per nuovi insediamenti.
L'edificazione é consentita previa approvazione di piani esecutivi di iniziativa privata.
Parametri edilizi ed urbanistici
Indice di densità territoriale : 2 Mc/mq.
Rapporto massimo di copertura : 40% della superficie
Numero massimo dei piani : n° 3
Altezza massima : m.10.70
G3 Zone di terziario avanzato al servizio del produttivo
Comprendono le parti del territorio destinate ad insediamenti per attività direzionali e amministrative, per lo sviluppo, la commercializzazione ed esposizione dei prodotti al servizio del sistema produttivo.
Parametri edilizi e urbanistici:
Indice di densità fondiarìa : 2 mc/mq.
Rapporto massimo di copertura : 40% della sup. fondiaria
Numero dei piani : : n° 3
Altezza massima: : : m.10,70