ART. (18) AREE DESTINATE A FORMARE SPAZI DI USO PUBBLICO (Art. 3 D.M. 2.4.1968)
Esse riguardano in particolare le aree per l'istruzione (scuole materne, scuole dell'obbligo), per attrezzature di interesse collettivo (religiose, culturali, sociali, assistenziali. sanitarie, amministrative) per spazi pubblici attrezzati a parco per il gioco e lo sport, per parcheggio.
Nelle aree per l'istruzione valgono le relative norme ministeriali.
Nelle aree per attrezzature di interesse collettivo la densità edilizia fondiaria massima é di 3 mc/mq., l'altezza massima é pari alla massima consentita nelle zone residenziali adiacenti per maggior perimetro.
La distanza.degli edifici dai confini é di m.5,00, tra gli edifici é di m.10,00.
Il rapporto tra l'altezza del fabbricato e la distanza tra i fabbricati non sarà superiore a 1/1.
Nelle aree per attrezzature di interesse collettivo AR é consentita la realizzazione degli edifici di culto, della residenza del personale addetto e delle altre attrezzature connesse a tale attività religiosa di culto (catechistica, culturale, sociale, ricreativa, ecc.) di proprietà e di gestione dell'ente istituzionalmente competente, mediante concessione edilizia semplice.
La servitù di uso pubblico di tali attrezzature é soddisfatta mediante l'attività di servizio di interesse comune che gli enti religiosi e di culto forniscono alla comunità in adempimento dei propri fini di istituto.
Per le aree con destinazione in atto ad attività religiosa e di culto e contrassegnate sulle tavole grafiche di P.R.U.G. con il simbolo AR si intende confermata la destinazione suddetta e l'utilizzazione specifica delle relative attrezzature.