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CAPITOLO 3 - ART. (21) VOLUME DEGLI EDIFICI

Il volume degli edifici è determinato dal computo del volume vuoto per pieno dei vani fuori terra, interrati o seminterrati o contenuti in coperture con caratteristiche tali da determinare le condizioni di abitabilità o agibilità. 
Dal computo del volume sono esclusi: 

  • i volumi interrati o seminterrati (intendo per seminterrati i volumi interrati per i 2/3 della loro altezza netta) delle autorimesse strettamente connesse con l'insediamento proposto nei limiti stabiliti dall'art.27 delle presenti norme; 
  • i volumi dei portici aperti su tre lati; 
  • i volumi delle logge; 
  • i volumi delle attrezzature tecnologiche e di servizio interrati o seminterrati o emergenti delle coperture.