CAPITOLO 3 - ART. (21) VOLUME DEGLI EDIFICI
Il volume degli edifici è determinato dal computo del volume vuoto per pieno dei vani fuori terra, interrati o seminterrati o contenuti in coperture con caratteristiche tali da determinare le condizioni di abitabilità o agibilità.
Dal computo del volume sono esclusi:
- i volumi interrati o seminterrati (intendo per seminterrati i volumi interrati per i 2/3 della loro altezza netta) delle autorimesse strettamente connesse con l'insediamento proposto nei limiti stabiliti dall'art.27 delle presenti norme;
- i volumi dei portici aperti su tre lati;
- i volumi delle logge;
- i volumi delle attrezzature tecnologiche e di servizio interrati o seminterrati o emergenti delle coperture.