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Voucher per persone anziane o con disabilità - Piano regionale aggiornato al 2021
Regione Lombardia promuove interventi finalizzati a:
- garantire alle persone anziane, in condizione di vulnerabilità socio-economica, di permanere al proprio domicilio consolidando i livelli di relazioni sociali;
- azioni per implementare, in persone disabili giovani ed adulte, le abilità finalizzate all’inclusione sociale ed allo sviluppo dell’autonomia personale.
CHI PUO' RICHIEDERE IL VOUCHER
- Persone anziane con reddito ISEE pari o inferiore a 20.000 Euro annui, di età pari o superiore a 65 anni e che vivono al proprio domicilio
- Giovani e adulti con disabilità, con reddito ISEE pari o inferiore a 20.000 Euro annui e di età pari o superiore a 16 anni
PER TUTTE LE INFORMAZIONI E I DETTAGLI CONSULTARE LA PAGINA DEDICATA DI REGIONE LOMBARDIA:
- informazioni e moduli - Regione Lombardia
REI - Reddito di Inclusione
Misura del Governo per il contrasto alla povertà e all'emarginazione
Il Reddito di Inclusione è una misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate, nelle quali siano presenti minorenni, figli disabili, una donna in stato di gravidanza accertata o una persona disoccupata di età superiore a 55 anni.
Il limite ISEE per l'accesso è stabilito in € 6.000,00.
Oltre all'ISEE sono richiesti altri requisiti economici che vengono desunti direttamente dall'attestazione ISEE (ISRE, patrimonio mobiliare e immobiliare).
I beneficiari non devono percepire altri ammortizzatori sociali (es. Naspi), non devono possedere autoveicoli o motoveicoli di recente immatricolazione, nè imbarcazioni da diporto.
Il sussidio è subordinato all'adesione ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa.
Il Ministero ha predisposto un modulo di domanda, in forma di autocertificazione, scaricabile a fondo pagina.
Per la presentazione delle domande rivolgersi all'Assistente Sociale, il giovedì mattina, previo appuntamento.
Tutte le informazioni dettagliate sono pubblicate sulla pagina dedicata del portale INPS
INPS: Assegno a sostegno della natalità - BONUS BEBE'
Vi invitiamo a leggere con attenzione la circolare INPS n. 93/2015 (Assegno a sostegno della natalità di cui all'articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità per l'anno 2015), di cui riportiamo in sintesi il contenuto.
Di che cosa si tratta?
Nell'ambito degli interventi normativi volti a sostenere i redditi delle famiglie, l'articolo 1 della legge di stabilità per il 2015 ha previsto un assegno annuo, da corrispondere mensilmente fino al terzo anno di vita del bambino, oppure fino al terzo anno dall'ingresso in famiglia del figlio adottato.
Destinatari
L'assegno è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 fino ai tre anni di vita del bambino oppure fino ai tre anni dall'ingresso del figlio adottivo nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.
Requisiti richiedenti
La domanda di assegno può essere presentata dal genitore, anche affidatario, che sia in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell'Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). Ai fini del presente beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251)
- residenza in Italia
- convivenza con il figlio: il figlio ed il genitore richiedente, devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune (art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223)
- ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente, oppure del minore nei casi in cui lo stesso faccia nucleo a sé, non superiore ai 25.000 euro all'anno
Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda.
Se il genitore avente diritto è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore incapace (art. 4, comma 5, del D.P.C.M.). I predetti requisiti devono essere comunque posseduti dal genitore minorenne o incapace.
Nel caso in cui il figlio venga affidato temporaneamente a terzi, la domanda di assegno può essere presentata dall'affidatario (art. 5, comma 6, del D.P.C.M. in esame). Si precisa che l'assegno è concesso in relazione ad affidamenti temporanei disposti presso una famiglia oppure una persona singola a beneficio del nucleo familiare presso cui il minore è collocato temporaneamente.
Ammontare del beneficio
La misura dell'assegno dipende dal valore dell'ISEE calcolato con riferimento al nucleo familiare. In particolare, l'importo annuo dell'assegno è pari a:
- 960 euro (80 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell'ISEE non sia superiore a 25.000 euro annui
- 1.920 euro (160 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell'ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui
L'assegno è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato o in affido preadottivo disposto con ordinanza ex art. 22 della legge 184/1983 tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minore a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo e spetta, persistendo i requisiti di legge, fino al compimento del terzo anno di età del bambino oppure fino al terzo anno di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo.
L'assegno è erogato per massimo 36 mensilità che si computano a partire dal mese di nascita/ingresso in famiglia.
Termini di presentazione della domanda
Il genitore avente i requisiti di legge presenta la domanda di assegno, una sola volta, per ciascun figlio nato o adottato o in affido preadottivo nel triennio 2015-2017. Si ribadisce che, benché la domanda sia di regola unica per ciascun figlio, il richiedente è tenuto a presentare ogni anno la Dichiarazione Sostituiva Unica.
Nel caso di figlio nato o adottato o in affido preadottivo, la domanda può essere presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo. Come già anticipato, in tale caso l'assegno spetta a decorrere dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo.
In via transitoria, considerato che il beneficio è in vigore dal 1° gennaio 2015, per le nascite/adozioni/affidamenti preadottivi avvenuti tra il 1° gennaio 2015 e la data di entrata in vigore del D.P.C.M. (27 aprile 2015), i termini di 90 giorni per la presentazione della domanda decorrono da tale data. Pertanto, per gli eventi predetti (nascite/adozioni/ affidamenti preadottivi avvenuti tra il 1° gennaio 2015 ed il 27 aprile 2015) il termine di 90 giorni, utile per presentare tempestivamente la domanda di assegno, coincide con il 27 luglio 2015. Resta fermo che, per tali eventi, le domande di assegno possono essere presentate tardivamente, ossia oltre il 27 luglio 2015; in tale caso l'assegno spetta a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda per il riconoscimento dell'assegno deve essere presentata all'INPS esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:
-WEB - Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell'Istituto (www.inps.it - Servizi on line);
-Contact Center Integrato - numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);
-Patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi.
Il servizio d'invio delle domande è disponibile attraverso il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> Assegno di natalità - Bonus bebè.
Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda è consultabile sul sito web istituzionale, mediante accesso al proprio profilo dello sportello virtuale attraverso il seguente percorso:
-> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> Assegno di natalità - Bonus bebè -> Consultazione domande -> Documenti correlati.
Misure a sostegno della natalità
Le misure di sostegno alla natalità, attive per i residenti sul territorio nazionale e regionale sono le seguenti:
- Misura Bonus Bebè (Regione Lombardia - riapertura termini) - richiesta online
- Bonus bebè INPS - la domanda può essere presentata direttamente online da uno dei genitori, entro 90 giorni dalla nascita (o dall'adozione)
- Premio di 800 euro per la nascita o l'adozione di un minore (Inps, senza requisiti di Isee) - richiesta dal 7° mese di gravidanza
- Assegno maternità (Stato) - richiesta al Caaf entro 6 mesi (termine perentorio) dalla nascita del bambino (alternativo all'assegno di maternità comunale)
- Assegno maternità (Comune) -richiesta al Caaf entro 6 mesi (termine perentorio) dalla nascita del bambino (alternativo all'assegno di maternità statale)
- Contributi asilo nido e supporto domiciliare - richiesta all'INPS (Contact center al numero 803 164 - gratuito da rete fissa - oppure 06 164 164 da rete mobile)
Per richiedere i benefici elencati occorre essere in possesso della certificazione Isee che si calcola presso i Caaf.
Dote unica lavoro e garanzia giovani Lombardia
DOTE UNICA LAVORO
Regione Lombardia offre a disoccupati, inoccupati giovani e non più giovani una importante occasione formativa e lavorativa, all'interno del sito di regione Lombardia tutte le informazioni sulla misura.
GARANZIA GIOVANI LOMBARDIA
Misura rivolta ai giovani dai 15 ai 29 anni residenti in Italia - comunitario o straniero extra UE, regolarmente soggiornante - non impegnati in un'attività lavorativa né inseriti in un percorso scolastico o formativo.
Garanzia Giovani Lombardia può aiutare ad entrare nel mondo del lavoro, valorizzando le attitudini ed il background formativo e professionale.
Programmi, iniziative, servizi informativi, percorsi personalizzati, incentivi e tutte le informazioni sono contenute nella pagina web dedicata da Regione Lombardia.
REI - Reddito di Inclusione
Misura del Governo per il contrasto alla povertà e all'emarginazione
Il Reddito di Inclusione è una misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate, nelle quali siano presenti minorenni, figli disabili, una donna in stato di gravidanza accertata o una persona disoccupata di età superiore a 55 anni.
Il limite ISEE per l'accesso è stabilito in € 6.000,00.
Oltre all'ISEE sono richiesti altri requisiti economici che vengono desunti direttamente dall'attestazione ISEE (ISRE, patrimonio mobiliare e immobiliare).
I beneficiari non devono percepire altri ammortizzatori sociali (es. Naspi), non devono possedere autoveicoli o motoveicoli di recente immatricolazione, nè imbarcazioni da diporto.
Il sussidio è subordinato all'adesione ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa.
Il Ministero ha predisposto un modulo di domanda, in forma di autocertificazione, scaricabile a fondo pagina.
Per la presentazione delle domande rivolgersi all'Assistente Sociale, il giovedì mattina, previo appuntamento.
Tutte le informazioni dettagliate sono pubblicate sulla pagina dedicata del portale INPS
Assegno di maternità
Concessione dell'assegno di maternità erogato dall'INPS.
La domanda dell'assegno di maternità deve essere presentata presso un CAAF convenzionato entro 6 mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso del minore nella famiglia in caso di affidamento preadottivo o adozione.
L'importo spettante nella misura intera per l'anno 2013 è di euro 334,53 per 5 mensilità.
Riferimenti normativi
D.Lgs. 26-3-2001 n. 151, art. 74
Unita' Organizzativa Responsabile
Settore Servizi alla Persona
Responsabile del settore
Dott.ssa Simona Magistri
tel. 031 494 331
per contatti mail
Requisiti per l'accesso
- Richiedente residente, cittadina italiana o comunitaria o in possesso di carta di soggiorno che non beneficia dell'indennità di maternità.
- ISE in corso di validità di importo inferiore a € 34.873,24 per nuclei familiari composti da 3 componenti. Per i nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal decreto legislativo n. 109/98.
Documenti da allegare
Attestazione ISEE in corso di validità
Come fare
A chi rivolgersi
- Calcolo dell'ISEE e predisposizione della domanda presso un Caaf del territorio: clicca qui per visualizzare i recapiti dei Caaf a Lurate Caccivio.
2. Ufficio Servizi alla Persona
Comune di Lurate Caccivio - tel. 031 494 331 - 031 494 323
per contatti mail
Fasi del procedimento
L'interessata presenta la richiesta di concessione dell'assegno di maternità presso il CAAF convenzionato, corredata dalla dichiarazione ISEE in corso di validità.
Il CAAF trasmette la domanda al Comune.
Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona adotta il provvedimento di concessione del beneficio.
Il Comune comunica all'INPS i dati necessari al pagamento.
L'INPS dispone il pagamento.
Informazioni generali sul servizio
Informazioni sullo stato del procedimento
Ufficio Servizi alla Persona
Comune di Lurate Caccivio - tel. 031 494 331 - 031 494 323
per contatti mail
Termine di conclusione del procedimento
Il procedimento di concessione dell'assegno di maternità si conclude nel termine di 30 giorni dalla ricezione della domanda da parte del CAAF convenzionato.Entro 10 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione del beneficio, la domanda viene inoltrata in via telematica all'INPS al fine del pagamento.
Controlli
Il Comune è tenuto a verificare la veridicità dei dati dichiarati dal cittadino nella d.s.u. ai fini ISEE (art. 4, comma 8, D.Lgs. 109/1998).
I controlli potranno essere effettuati in collaborazione con Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate e Agenzia del Territorio.
Per conoscere i dettagli del procedimento relativo alle verifiche, leggere la pagina dedicata.